Approvato l’emendamento voluto e sostenuto dal SIC che attribuisce una maggiore tutela al personale delle forze dell’ordine indagato i imputato per fatti inerenti il servizio

Nella mattinata di ieri, le Commissioni Riunite “Affari Costituzionali” e “Giustizia” della Camera dei Deputati hanno approvato l’emendamento presentato dal Governo nell’ambito del disegno di legge 1660, in discussione presso le citate Commissioni.
L’emendamento, approvato dalle Sezioni delle due Commissioni, è volto ad introdurre nuove disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell’usura e di ordinamento penitenziario.
L’emendamento in questione, fatte salve le disposizioni statuite dall’art. 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dall’art. 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di tutela legale a favore del personale indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, prevede, per le sole spese di difesa, l’attribuzione di una somma fino all’importo di 10mila euro per ciascuna fase del procedimento.
Tale somma verrà attribuita a partire dal 2024.
Grazie all’approvazione dell’emendamento in disamina, l’importo sinora previsto di 5mila euro è stato raddoppiato.
A partire dal 2024, il nuovo importo massimo di 10mila euro è riconosciuto per ciascuna fase del procedimento.
La rivalsa delle citate somme si concretizzerà solo se al termine del procedimento verrà accertata la responsabilità dolosa da parte del dipendente.

L’emendamento approvato stabilisce che non si procede alla rivalsa delle somme anticipate qualora:

– le indagini preliminari si siano concluse con un provvedimento di archiviazione o sia stata emessa, in sede di udienza preliminare, una sentenza di non luogo a procedere ai sensi dell’articolo 425 c.p.p.;

– venga emessa sentenza di proscioglimento ai sensi dell’articolo 469 c.p.p.;

– sia stata pronunciata una sentenza di proscioglimento ai sensi degli articoli 129 perché sussiste una causa di non punibilità;

– sia emessa una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 529 c.p.p.;

– sia intervenuta una sentenza di non doversi procedere ai sensi dell’art. 530, commi 2 e 3;

– intervenga una sentenza di assoluzione ai sensi 531 c.p.p.;

– intervenga l’estinzione del reato, anche se successivamente alla sentenza;

– ricorra altro provvedimento che abbia escluso la responsabilità penale del dipendente, salvo che per i fatti contestati in sede penale sia stata accertata la responsabilità per grave negligenza in sede disciplinare.

L’emendamento verrà introdotto nel testo finale del ddl, a breve al vaglio dell’Assemblea della Camera dei Deputati dove troverà, senz’altro, pieno accoglimento.
Un risultato di portata storica che il SIC ha da sempre voluto e sostenuto.
Finalmente lo Stato ha scelto di stare dalla parte delle Forze dell’Ordine.

Fluminimaggiore, 11 Luglio 2024

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