Indennità mensile artificieri. Il SIC scrive al Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri

AL COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI
SM – Ufficio Relazioni Sindacali e Rappresentanza Militare

OGGETTO: Benessere del Personale.
Sperequazione in relazione alla istituzione della “Indennità mensile artificieri di € 100” ai sensi dell’Art.51 del del D.P.R. n.57 del 20.4.2022.
Rif.n.132/216-5-2018, datata 21.9.2022 (Ev. del Comando Gen. – SM…)

INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI
Il DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 2022 , n. 57 – Recepimento dell’accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021» PUBBLICATO SU G.U. Supplemento ordinario alla “Gazzetta Ufficiale” n. 126 del 31 maggio 2022 – Serie generale, all’articolo 51 ha introdotto la nuova indennità accessoria denominata INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI1.

Tale indennità mensile, pari a euro 100,00, con decorrenza 1° gennaio 2022 viene corrisposta al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore IMPROVISED EXPLOSIVE DEVICE DISPOSAL (IEDD), CONVENTIONAL MUNITIONS DISPOSAL (CMD) o EXPLOSIVE ORDNANCE DISPOSAL (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta.

A tal proposito il COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI SM – Ufficio Trattamento Economico, ha diramato per via telematica una scheda esplicativa, nella quale sono stati indicati i riferimenti normativi, gli importi previsti per tale indennità, nonché i criteri applicativi della stessa.

Dall’analisi della predetta scheda si evince che l’indennità in argomento pur essendo MENSILE sarebbe frazionabile in giorni e la stessa non competerebbe nei periodi di assenza dal servizio o dal reparto per:
• malattia non dipendente da causa di servizio (eccetto quelli conseguenti a provvedimenti medicolegali legati al Covid-19);
• aspettativa e licenza straordinaria;
• frequenza di corsi non attinenti alla specializzazione, per i quali è corrisposto il t.e. di missione.

Sulla base di quanto sopra, appare subito evidente l’incongruenza tra il carattere di mensilità e quello di frazionabilità giornaliera.
A tal proposito è bene precisare che il Legislatore nell’articolo di legge non ha indicato alcuna disposizione in merito, proprio perché l’emolumento in questione è di carattere MENSILE.
Se le intenzioni fossero state quelle “interpretate” dall’Arma dei Carabinieri, il Legislatore avrebbe potuto denominare il nuovo emolumento quale INDENNITÀ GIORNALIERA ARTIFICIERI, o comunque definirne meglio i criteri applicativi, come nel caso di altre nuove indennità istituite dallo stesso D.P.R.. quali l’Indennità per il personale dell’Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, o l’Indennità per servizio aviolancistico, per le quali i relativi importi sono corrisposti nella misura giornaliera.
È opportuno precisare che personale inquadrato in altre Amministrazioni (E.I., A.M. e P.S.) con medesime specializzazioni, percepisce interamente l’indennità de quo, solo per effetto del loro inquadramento nel comparto di specialità.

A tal proposito viene riportato un estratto del foglio numero M_D AB05933 REG2022 datato 01.06.2022 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, che chiarisce i criteri applicativi relativi all’art. 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo triennio
normativo ed economico 2019 – 2021.

Indennità mensile per artificieri – art. 17 (Nuova indennità mensile per artificieri)
L’art. 17, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, attribuisce un’indennità mensile al personale militare specializzato nel maneggio e nel brillamento degli esplosivi, impiegato in una posizione organica che richiede il possesso della specifica qualifica. L’emolumento viene, pertanto, erogato al ricorrere dei presupposti indicati dalla norma (possesso della qualifica e specifica posizione di impiego) e a prescindere dall’effettiva applicazione “diretta” e “continua” in una delle attività lavorative “a rischio” che, invece, è compensata con l’erogazione dell’indennità di rischio di cui al sopra citato D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 (art. 12 del decreto). Il predetto beneficio viene corrisposto al personale militare: − in possesso della qualifica di operatore Improvised Explosive Device Disposal (IEDD), Conventional Munitions Disposal (CMD) o Explosive Ordnance Disposal (EOD); − effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una delle succitate qualifiche o in servizio, in qualità di istruttore, presso il Centro di Eccellenza Counter IED; − nella misura mensile di euro 100,00.

In questo caso appare evidente quanto sia inequivocabile l’interpretazione di tale norma.

Il personale in possesso di dette specializzazioni (IEDD – CMD – EOD) ed effettivamente impiegato in posizione organica per la quale è richiesta una delle succitate qualifiche, HA DIRITTO a percepire la nuova indennità nella misura mensile di euro 100,00.

Ciò nonostante, la Polizia di Stato ha ritenuto di ben recepire e applicare la predetta norma, secondo la quale per l’erogazione dell’emolumento in questione, debbano essere soddisfatti i suddetti requisiti, ovvero possesso della qualifica e specifica posizione di impiego, a prescindere dall’effettiva applicazione “diretta” e “continua” in una delle attività lavorative “a rischio”.

Conoscendo la sensibilità e l’attenzione che da sempre distingue l’operato della nostra Amministrazione,
attendiamo fiduciosi un cortese favorevole riscontro.

Con sensi di elevata e rinnovata stima, si inviano cordialissimi saluti.

Fluminimaggiore, 20 aprile 2023.

 

 

1 ART. 51. INDENNITÀ MENSILE ARTIFICIERI
1. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore Improvised Explosive Device
Disposal (IEDD), Conventional Munitions Disposal (CMD) o Explosive Ordnance Disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta è
attribuita un’indennità mensile pari a euro 100,00.

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